A chi è rivolto

A tutti i cittadini i quali debbano dichiarare la nascita di un figlio.

Descrizione

La dichiarazione di nascita può essere resa alternativamente:

  • entro tre giorni al Direttore Sanitario (o suo delegato) dell'Istituto di cura pubblico o privato dove è avvenuto il parto;
  • entro dieci giorni al Comune di nascita;
  • entro dieci giorni al Comune di residenza dei genitori, se conviventi, o a quello della sola madre, se non conviventi (salvo diverso accordo fra i dichiaranti);

Le dichiarazioni di nascita rese tardivamente rispetto ai suindicati termini vengono segnalate alla Procura della Repubblica in mancanza di comprovate e valide motivazioni.

Ai fini del riconoscimento del nuovo nato da parte di entrambi i genitori, la dichiarazione può essere resa da uno solo di essi qualora coniugati, da entrambi congiuntamente se non coniugati (diversamente, in quest'ultimo caso, il riconoscimento è effettuato dal solo comparente).

Come previsto dalla Corte Costituzionale con decisione n. 131 del 27 aprile 2022, il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. In caso di mancato accordo in merito all'attribuzione di un solo cognome o anche all'ordine di attribuzione del doppio cognome, l'Ufficiale dello Stato Civile, rendendosi comunque necessaria la formazione dell'atto di nascita, provvede ad attribuire il doppio cognome in ordine strettamente alfabetico: in quest'ultima ipotesi i genitori possono risolvere la controversia unicamente rivolgendosi al Tribunale competente, il quale, decidendo in merito, ordina la rettifica dell'atto di nascita già formato.

Come fare

Accesso diretto agli uffici con documento di identità valido

Cosa serve

Attestazione di nascita, in originale, rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto. Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto/documento per l'espatrio rilasciato dal paese di appartenenza).

Essere genitore del neonato e maggiore di anni 16, requisito indispensabile per il riconoscimento del minore. Se i genitori non sono uniti in matrimonio fra loro devono presentarsi assieme ai fini del riconoscimento da parte di entrambi. CHI PUO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE: uno od entrambi i genitori ; un procuratore speciale; medico od ostetrica o altra persona che hanno assistito al parto rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Cosa si ottiene

Tipo conclusione

Comunicazione

Provvedimento finale

Altro

Descrizione

Formazione dell'atto di nascita, iscrizione anagrafica se genitori o madre residenti nel Comune, attribuzione del codice fiscale.

Quanto Costa

Nessun costo previsto in quanto dichiarazione dovuta.

Tempi e scadenze

la formazione dell'atto di nascita è contestuale alle dichiarazioni rese.

Accedi al servizio

La dichiarazione deve essere resa esclusivamente in presenza.

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Strumenti di tutela

Ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l’Ufficio di Stato Civile

Normativa costitutiva

D.P.R. 396 anno 2000

Normativa ulteriore

Codice Civile, artt. 250 e segg.; Legge 15.5.1997 n. 127; D.P.R. 28.12.2000 n. 445; Decisione della Corte Cost. n. 131/2022.

Tipo avvio

Istanza di parte

Titolari potere sostitutivo

Il titolare del potere sostitutivo è il Sindaco in caso di inerzia del delegato, mentre in caso di inerzia del Sindaco è il Prefetto.

Condizioni di servizio

Leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Persone

FONTANA ELISA

Responsabile di struttura

RAIMONDI FILIPPO

Responsabile di istruttoria / istruttore

Mail: anagrafe@comune.santamarialalonga.ud.it

Telefono: +390432 995297 int. 2

Unità Organizzativa responsabile

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