A chi è rivolto

A tutti i cittadini coniugati residenti nel Comune o, se non residenti, che abbiano contratto matrimonio nel Comune, i quali chiedano la separazione/divorzio consensuale ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 convertito il L. 162/2014.

Descrizione

I coniugi presentano congiuntamente all'Ufficio dello Stato Civile istanza di separazione personale o, se già separati, di scioglimento del matrimonio/ cessazione degli effetti civili. Presentando l'istanza i coniugi rendono dichiarazioni che permettono all'Ufficiale di Stato Civile di acquisire la documentazione ai fini degli accertamenti nonché di stabilire la propria competenza ad avviare il procedimento. In particolare i coniugi dichiarano:

  • di essere consapevoli che l'accordo di separazione/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio che si intende stipulare non può contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale;
  • di non avere figli minori, oppure di avere figli maggiorenni, economicamente autosufficienti e che nessuno di loro è incapace o portatore di grave handicap come definito dall'art. 3 c. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • che non è stato avviato alcun altro procedimento di separazione o, qualora avviato, non è stato concluso;
  • (in caso di scioglimento/cessazione degli effetti civili ) di essere/non essere parte in giudizio pendente concernente lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi presso un Tribunale.

Ricevuta l'istanza, dopo aver identificato i comparenti ed accertato la propria competenza ad avviare il procedimento (Comune di residenza di almeno uno dei coniugi o Comune in cui è stato iscritto/trascritto l'atto di matrimonio),  l'Ufficiale dello Stato Civile procedere ad acquisire la documentazione necessaria ad accertare le dichiarazioni rese (estratto dell'atto di matrimonio, estratto dell'atto di nascita dei figli, stato di famiglia, etc.) e, in caso di  scioglimento del matrimonio/ cessazione degli effetti civili, verifica che siano rispettati i requisiti temporali richiesti dalla normativa:

  • separazione personale protratta da almeno 12 mesi in caso di procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
  • separazione personale protratta da almeno 6 mesi a far data da quella indicata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati, oppure dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

Effettuate le verifiche necessarie l'Ufficiale dello Stato Civile concorda con i coniugi un appuntamento per rendere la dichiarazione congiunta di volersi separare o sciogliere il matrimonio e, comparsi alla data stabilita gli interessati, forma il relativo atto.

Alla data stabilita e contenuta nell'accordo (non prima di 30 giorni dalla formazione dell'atto) i coniugi sono tenuti a presentarsi nuovamente all'Ufficiale dello Stato Civile per manifestare la volontà di confermare l'accordo precedentemente sottoscritto, a cui segue la formazione di un ulteriore atto. Separazione/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrono dalla data della prima dichiarazione resa. Alla mancata comparizione dei coniugi per la conferma dell'accordo segue la formazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile di un atto che dichiara la nullità dell'accordo precedentemente stipulato.

Da ultimo l'Ufficiale dello Stato Civile provvede a tutte le annotazioni necessarie sugli atti di stato civile (matrimonio ed, eventualmente, nascita dei coniugi), anche nei confronti di altri Comuni, nonché alle variazioni anagrafiche di stato civile.

Come fare

Accesso diretto agli uffici con documento di identità valido. E' consigliato contattare l'Ufficio di Stato Civile per concordare un appuntamento.

Cosa serve

Contattare l'ufficio di Stato Civile

Essere residenti o sposati nel Comune.
In caso di matrimonio celebrato all'estero o in altro Comune, avere trascritto l'atto al Comune presso cui si presenta istanza.

Cosa si ottiene

Tipo conclusione

Comunicazione

Provvedimento finale

Altro

Descrizione

Formazione dell'atto contenente l'accordo di separazione o divorzio.

Quanto Costa

Diritto fisso di euro 16,00 come previsto dall'art. 16 c. 6 della L. 162/2014.

Tempi e scadenze

30giorni

Entro 30 giorni

Accedi al servizio

In contanti o tramite bollettino PagoPa

Maggiori informazioni le puoi trovare nella sezione contatti

Ulteriori informazioni

Strumenti di tutela

Ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l’Ufficio di Stato Civile

Normativa costitutiva

L. 162 anno 2014

Normativa ulteriore

D.P.R. 03.11.2000 n.396

Tipo avvio

Istanza di parte

Titolari potere sostitutivo

Il titolare del potere sostitutivo è il Sindaco in caso di inerzia del delegato, mentre in caso di inerzia del Sindaco è il Prefetto.

Condizioni di servizio

Leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Persone

FONTANA ELISA

Responsabile di struttura

RAIMONDI FILIPPO

Responsabile di istruttoria / istruttore

Mail: anagrafe@comune.santamarialalonga.ud.it

Telefono: +390432 995297 int. 2

Unità Organizzativa responsabile

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