Lunedì: 9:45 - 12:45Martedì: 16:15 - 18:45 Giovedì: 9:45 - 12:45Venerdì: 9:45 - 12:45
Piano 0
Cookie tecnici: Usiamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. Ciò include i cookie necessari per il funzionamento del sito web.
I coniugi di comune accordo possono separarsi o divorziare, se già separati, con le seguenti modalità :
1 - direttamente dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune;
2 - attraverso convenzione di negoziazione assistita presso un avvocato;
3 - in Tribunale.
I coniugi possono divorziare decorsi almeno 6 mesi dalla separazione consensuale o almeno 1 anno dalla separazione giudiziale.
A tutti i cittadini coniugati residenti nel Comune o, se non residenti, che abbiano contratto matrimonio nel Comune, i quali chiedano la separazione/divorzio consensuale ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 convertito il L. 162/2014.
I coniugi presentano congiuntamente all'Ufficio dello Stato Civile istanza di separazione personale o, se già separati, di scioglimento del matrimonio/ cessazione degli effetti civili. Presentando l'istanza i coniugi rendono dichiarazioni che permettono all'Ufficiale di Stato Civile di acquisire la documentazione ai fini degli accertamenti nonché di stabilire la propria competenza ad avviare il procedimento. In particolare i coniugi dichiarano:
Ricevuta l'istanza, dopo aver identificato i comparenti ed accertato la propria competenza ad avviare il procedimento (Comune di residenza di almeno uno dei coniugi o Comune in cui è stato iscritto/trascritto l'atto di matrimonio), l'Ufficiale dello Stato Civile procedere ad acquisire la documentazione necessaria ad accertare le dichiarazioni rese (estratto dell'atto di matrimonio, estratto dell'atto di nascita dei figli, stato di famiglia, etc.) e, in caso di scioglimento del matrimonio/ cessazione degli effetti civili, verifica che siano rispettati i requisiti temporali richiesti dalla normativa:
Effettuate le verifiche necessarie l'Ufficiale dello Stato Civile concorda con i coniugi un appuntamento per rendere la dichiarazione congiunta di volersi separare o sciogliere il matrimonio e, comparsi alla data stabilita gli interessati, forma il relativo atto.
Alla data stabilita e contenuta nell'accordo (non prima di 30 giorni dalla formazione dell'atto) i coniugi sono tenuti a presentarsi nuovamente all'Ufficiale dello Stato Civile per manifestare la volontà di confermare l'accordo precedentemente sottoscritto, a cui segue la formazione di un ulteriore atto. Separazione/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrono dalla data della prima dichiarazione resa. Alla mancata comparizione dei coniugi per la conferma dell'accordo segue la formazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile di un atto che dichiara la nullità dell'accordo precedentemente stipulato.
Da ultimo l'Ufficiale dello Stato Civile provvede a tutte le annotazioni necessarie sugli atti di stato civile (matrimonio ed, eventualmente, nascita dei coniugi), anche nei confronti di altri Comuni, nonché alle variazioni anagrafiche di stato civile.
Accesso diretto agli uffici con documento di identità valido. E' consigliato contattare l'Ufficio di Stato Civile per concordare un appuntamento.
Contattare l'ufficio di Stato Civile
Essere residenti o sposati nel Comune.
In caso di matrimonio celebrato all'estero o in altro Comune, avere trascritto l'atto al Comune presso cui si presenta istanza.
Comunicazione
Provvedimento finaleAltro
DescrizioneFormazione dell'atto contenente l'accordo di separazione o divorzio.
Diritto fisso di euro 16,00 come previsto dall'art. 16 c. 6 della L. 162/2014.
Maggiori informazioni le puoi trovare nella sezione contatti
Ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l’Ufficio di Stato Civile
L. 162 anno 2014
Normativa ulterioreD.P.R. 03.11.2000 n.396
Tipo avvioIstanza di parte
Il titolare del potere sostitutivo è il Sindaco in caso di inerzia del delegato, mentre in caso di inerzia del Sindaco è il Prefetto.
Leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio