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Il cittadino comunitario iscritto in ANPR può richiedere in qualsiasi momento l'Attestazione di regolarità del soggiorno qualora possegga i requisiti previsti dal D.Lgs n. 30/2007. Se tali requisiti sono posseduti per un periodo continuativo di cinque anni può essere richiesta l'Attestazione di soggiorno permanente.
A tutti i cittadini comunitari iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune e regolarmente soggiornanti.
L'attestazione di regolare soggiorno
L'attestazione di regolare soggiorno di viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, ai cittadini comunitari iscritti all’anagrafe dei residenti qualora sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno previsti dal D.Lgs n. 30/2007.
L'attestazione di soggiorno permanente
L’attestazione di soggiorno permanete viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, ai cittadini comunitari iscritti all’anagrafe dei residenti che abbiano maturato cinque anni di regolare soggiorno in via continuativa, ai loro familiari purché in possesso dei medesimi requisiti, ai figli minori di 18 anni di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente (il diritto all'attestazione permanente, è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente).
La condizione che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (D.Lgs. n. 30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare eccessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.
Al fine di accertare il possesso dei requisiti l’ufficiale d’anagrafe può richiedere all’interessato documentazione idonea alle verifiche quali dichiarazioni dei redditi, buste paga, contratti di lavoro, attestati di frequenza di corsi scolatici/professionali, etc.
Il soggiorno è da ritenersi continuativo qualora il richiedente:
Il diritto di soggiorno permanente si acquisisce se l'interessato matura i requisiti per un periodo di cinque anni consecutivi, anche se tali requisiti non sono posseduti al momento della richiesta.
Accesso agli uffici previo appuntamento da concordare con l'Ufficio Demografico, muniti di documento di identità.
Istanza compilata in ogni sua parte. Una marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla richiesta ed altra marca da bollo di pari importo da consegnare all'ufficio per la successiva applicazione sull'attestazione.
Rilascio
Provvedimento finaleAltro
DescrizioneRilascio dell'attestazione se in possesso dei requisiti previsti previa verifica.
La richiesta viene presentata in marca da bollo da 16,00 euro. Altra marca di pari importo deve essere consegnata per l'applicazione sull'attestazione.
30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ricorso al Prefetto, al Tribunale Ordinario o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
In caso di inerzia dell’Ufficiale d’Anagrafe è possibile proporre ricorso al TAR ai sensi della Legge n. 241/1990.
Normativa costitutivaD.lgs. 30 anno 2007
Tipo avvioIstanza di parte
Il titolare del potere sostitutivo è il Sindaco o un suo delegato
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Termini e condizioni di servizio