A chi è rivolto

A tutti i cittadini comunitari iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune e regolarmente soggiornanti.

Descrizione

L'attestazione di regolare soggiorno

L'attestazione di regolare soggiorno di viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, ai cittadini comunitari iscritti all’anagrafe dei residenti qualora sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno previsti dal D.Lgs n. 30/2007.

L'attestazione di soggiorno permanente

L’attestazione di soggiorno permanete viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, ai cittadini comunitari iscritti all’anagrafe dei residenti che abbiano maturato cinque anni di regolare soggiorno in via continuativa, ai loro familiari purché in possesso dei medesimi requisiti, ai figli minori di 18 anni di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente (il diritto all'attestazione permanente, è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente).

La condizione che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (D.Lgs. n. 30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare eccessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.

Al fine di accertare il possesso dei requisiti l’ufficiale d’anagrafe può richiedere all’interessato documentazione idonea alle verifiche quali dichiarazioni dei redditi, buste paga, contratti di lavoro, attestati di frequenza di corsi scolatici/professionali, etc.

 

Il soggiorno è da ritenersi continuativo qualora il richiedente:

  • non si sia allontanato dall'Italia per periodi che non superino complessivamente i 6 mesi all'anno;
  • il suo allontanamento sia motivato dall'assolvimento degli obblighi militari;
  • il suo allontanamento abbia avuto una durata massima di 12 mesi consecutivi, dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
  • non si sia allontanato, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a due anni consecutivi;
  • non sia stato emanato un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

Il diritto di soggiorno permanente si acquisisce se l'interessato matura i requisiti per un periodo di cinque anni consecutivi, anche se tali requisiti non sono posseduti al momento della richiesta.

Come fare

Accesso agli uffici previo appuntamento da concordare con l'Ufficio Demografico, muniti di documento di identità.

Cosa serve

Istanza compilata in ogni sua parte. Una marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla richiesta ed altra marca da bollo di pari importo da consegnare all'ufficio per la successiva applicazione sull'attestazione.

Cosa si ottiene

Tipo conclusione

Rilascio

Provvedimento finale

Altro

Descrizione

Rilascio dell'attestazione se in possesso dei requisiti previsti previa verifica.

Quanto Costa

La richiesta viene presentata in marca da bollo da 16,00 euro. Altra marca di pari importo deve essere consegnata per l'applicazione sull'attestazione.

Tempi e scadenze

30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Strumenti di tutela

Ricorso al Prefetto, al Tribunale Ordinario o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Caso inerzia

In caso di inerzia dell’Ufficiale d’Anagrafe è possibile proporre ricorso al TAR ai sensi della Legge n. 241/1990.

Normativa costitutiva

D.lgs. 30 anno 2007

Tipo avvio

Istanza di parte

Titolari potere sostitutivo

Il titolare del potere sostitutivo è il Sindaco o un suo delegato

Condizioni di servizio

Leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Persone

FONTANA ELISA

Responsabile di struttura

RAIMONDI FILIPPO

Responsabile di istruttoria / istruttore

Unità Organizzativa responsabile

Argomenti