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Comune di Santa Maria la Longa
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Indizione cinque referendum abrogativi nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025
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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione; Opzione voto in Italia per lettori residenti all'estero; opzione voto per elettori fuori sede; elettori temporaneamente residenti all'estero.
07/04/25
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dello scorso 31 marzo sono pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15 in data 20 gennaio – 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:
1) Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi:
Abrogazione;
2) Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale;
3) Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto dì lavoro
subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;
4) Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del
subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o
subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione;
5) Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia
dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza
italiana.
I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
Ai referendum in oggetto si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione».
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Termini e modalità’ di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in Italia.
Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa. In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del d.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione dei referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, utilizzando preferibilmente il modello in allegato. L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex art. 75 della Costituzione.
Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un
periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni. Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello in allegato, con l’indicazione dell’indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Nella domanda è anche manifestata l’eventuale disponibilità a svolgere l’incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l’esercizio del voto fuori sede.
Alla domanda occorre inoltre allegare:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia della tessera elettorale personale;
- copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede ai sensi del comma 1, e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza.
La condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La domanda può essere presentata personalmente dall’interessato, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata entro domenica 4 maggio 2025 (35° giorno antecedente la data della consultazione). La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledì 14 maggio 2025.
Entro il 5° giorno antecedente la data delle consultazioni, e cioè martedì 3 giugno 2025, il comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore fuori sede un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare. L’attestazione può essere rilasciata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici e l’interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale personale.
Elettori temporaneamente residenti all'estero.
L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/2001, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno. L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta sul modello allegato o su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.