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Comune di Santa Maria la Longa
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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
I cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea, residenti in Italia, hanno diritto di votare in occasione del rinnovo degli organi del Comune (Sindaco, Consiglio Comunale) e della circoscrizione (laddove il Comune l'abbia istituita). Per poter esercitare il predetto diritto, i cittadini dell'Unione Europea debbono presentare una domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte al Sindaco del Comune in cui sono residenti. Pertanto, in occasione delle prossime elezioni comunicali fissate per l'8 e 9 Giugno 2024, i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea, residenti in questo Comune, che intendono votare, qualora non fossero già iscritti nelle liste aggiunte, dovranno farne richiesta entro il 30 Aprile 2024, termine perentorio.
Nella domanda, da inoltrare agli uffici comunali, oltre all'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarate:
– la cittadinanza;
– l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
– di avere eventualmente in corso la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, sempreché non vi siano già iscritti;
– la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido.
Il Comune informerà tempestivamente gli interessati sull'esito della domanda. In caso di accoglimento, gli interessati verranno iscritti nelle liste aggiunte e riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte da diritto ai cittadini dell'Unione di eleggibilità a consigliere comunale e di eventuale nomina a componente della giunta.
Ulteriori informazioni potranno essere attinte presso l'Ufficio Elettorale Comunale.
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA PER L'ANNO 2024 DA PARTE DEGLI STUDENTI FUORI SEDE
Disciplina sperimentale per il voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee fissate ad una data compresa fra il 6 e il 9 giugno 2024. Art. 1-ter del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 (Circolare M.I. 27/2024): sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni.
Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede:
- se il comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio (comma 2);
- se il comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio. In tale ipotesi, il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il comune di residenza (comma 3).
Per poter esercitare il voto “fuori sede”, gli interessati devono presentare, al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, apposita domanda, secondo il modello che si allega (all. 1), con l’indicazione dell’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Alla domanda occorre inoltre allegare:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia della tessera elettorale personale;
- copia della certificazione o di altra documentazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa.
Quanto alle modalità e ai tempi di presentazione, viene disposto che la domanda sia inoltrata personalmente dall’interessato, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata non oltre il 35° giorno antecedente la data della consultazione (data presunta 5 maggio 2024). La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione (data presunta 15 maggio 2024) (commi 4 e 5).
Dopo aver ricevuto la domanda il comune di residenza verifica il possesso del diritto di elettorato attivo da parte del richiedente, dandone comunicazione:
- al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati nella medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune di residenza;
- al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati in una circoscrizione elettorale diversa da quella di appartenenza.
Entro il 5° giorno antecedente la data della consultazione il comune destinatario della comunicazione sopra citata (comune di temporaneo domicilio, ovvero comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio) rilascia all’elettore fuori sede un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare. L’attestazione può essere rilasciata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici e l’interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale (commi 7 e 12). In merito alle modalità di identificazione e ammissione al voto, sono applicabili le norme di carattere generale. In particolare, lo studente fuori sede vota previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale, sulla quale va apposto il bollo della sezione e la data del voto. Per consentire l’esercizio del voto da parte degli studenti domiciliati in un comune appartenente a una circoscrizione elettorale diversa da quella nella quale è ubicato il comune di residenza, in ogni capoluogo di regione sono istituite sezioni speciali.
Coloro che presentino istanza di ammissione al voto fuori sede non saranno considerati come elettori della sezione di rispettiva iscrizione per la consultazione in oggetto. Resta inteso che l’esercizio del voto fuori sede per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia non preclude all’interessato la facoltà di esercitare il voto presso il proprio comune di iscrizione elettorale per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate.